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Sez. 2, Sentenza n. 5133 del 26/07/1983 (Rv. 429993 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - EFFETTI - DIRITTO DELL'EREDE SULLA PROPRIA QUOTA - QUOTA COSTITUITA DA BENI IMMOBILI - RINUNCIA - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - NECESSITÀ - DICHIARAZIONE RESA ORALMENTE - INIDONEITÀ.*
Stato
decisa il 1983-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429993-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - EFFETTI - DIRITTO DELL'EREDE SULLA PROPRIA QUOTA - QUOTA COSTITUITA DA BENI IMMOBILI - RINUNCIA - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - NECESSITÀ - DICHIARAZIONE RESA ORALMENTE - INIDONEITÀ.*

La rinuncia del coerede al diritto di proprietà (esclusiva) sui beni assegnatigli in Sede di divisione ereditaria (diritto acquisito con gli effetti retroattivi di cui all'art. 757 cod. civ. in forza del carattere dichiarativo della divisione medesima) resta soggetta, ove si tratti di beni immobili, alla Forma scritta "ad substantiam", a norma dell'art. 1350 n. 5 cod. civ., e, pertanto, non è ravvisabile in una dichiarazione resa oralmente, ancorché la prova di tale dichiarazione possa essere fornita mediante documenti scritti (nella specie, sotto il dedotto profilo della implicita ammissione di detta rinuncia, evincibile dal contesto di atto di citazione).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 757, Cod. Civ. art. 1350

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)