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Sez. L, Sentenza n. 957 del 07/02/1984 (Rv. 433147 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - TRATTAMENTO ECONOMICO - RAPPORTI DI LAVORO CESSATI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 889 DEL 1971 - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO DI TURNO - ELEMENTO ACCESSORIO DELLA RETRIBUZIONE COSTITUENTE BASE PENSIONABILE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - DIVERSITÀ DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO RISERVATO AI DIPENDENTI IN RELAZIONE AD EPOCHE DIVERSE - CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1984-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433147-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - TRATTAMENTO ECONOMICO - RAPPORTI DI LAVORO CESSATI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 889 DEL 1971 - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO DI TURNO - ELEMENTO ACCESSORIO DELLA RETRIBUZIONE COSTITUENTE BASE PENSIONABILE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - DIVERSITÀ DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO RISERVATO AI DIPENDENTI IN RELAZIONE AD EPOCHE DIVERSE - CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA.*

L'art. 5, ultimo comma, della legge 29 ottobre 1971 n. 889, recante norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, ha adottato una apposita definizione del lavoro straordinario (e quindi del relativo compenso) basata sul criterio della delimitazione del lavoro normale eseguita dalla contrattazione collettiva, da valere nell'ambito della legge, con la conseguenza che anche il rinvio all'art. 5 che il successivo art. 17 contiene, escludendo dal computo della retribuzione pensionabile il compenso per lavoro straordinario, implica l'adozione di quella definitiva; pertanto, per i rapporti di lavoro cessati dopo l'entrata in vigore della legge n. 889 del 1971, il compenso per lavoro straordinario di turno, anche se inerente a prestazioni ordinarie e continuative, rispondenti ad esigenze normali del servizio e predeterminato in una percentuale fissa della retribuzione, non è più riconducibile, ai fini del trattamento di quiescenza, fra gli elementi accessori della retribuzione, ai sensi dell'abrogato art. 20, lettera C), della legge 28 luglio 1961 n. 830, restando così escluso dalla Determinazione della base pensionabile. La diversità del trattamento riservato ai dipendenti, per quanto attiene alla Determinazione della retribuzione pensionabile in epoche diverse, non è in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, rappresentando una scelta legislativa, che trova il suo fondamento in una complessiva valutazione di situazioni obiettivamente diverse. (Conf 720/83, mass n 425462; (Conf 2955/80, mass n 406696, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Legge 28/07/1961 num. 830 art. 20, Legge 29/10/1971 num. 889 art. 5 CORTE COST., Legge 29/10/1971 num. 889 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)