diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2553 del 17/04/1985 (Rv. 440368 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALI (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - TRATTAMENTO ECONOMICO - RETRIBUZIONE PENSIONABILE - DETERMINAZIONE - COMPENSO PER IL LAVORO PRESTATO OLTRE IL NORMALE ORARIO PREVISTO DAI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI - ESCLUSIONE - ESECUZIONE DI TALE LAVORO CON COSTANZA, CONTINUITÀ E RIPETITIVITÀ SECONDO TURNI PRESTABILITI - RILEVANZA - CONDIZIONI - DIVERSITÀ DI TRATTAMENTO DEI DIPENDENTI IN ORDINE ALLA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE IN EPOCHE DIVERSE - CONTRASTO CON L'ART. 36 COST. - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1985-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440368-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALI (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - TRATTAMENTO ECONOMICO - RETRIBUZIONE PENSIONABILE - DETERMINAZIONE - COMPENSO PER IL LAVORO PRESTATO OLTRE IL NORMALE ORARIO PREVISTO DAI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI - ESCLUSIONE - ESECUZIONE DI TALE LAVORO CON COSTANZA, CONTINUITÀ E RIPETITIVITÀ SECONDO TURNI PRESTABILITI - RILEVANZA - CONDIZIONI - DIVERSITÀ DI TRATTAMENTO DEI DIPENDENTI IN ORDINE ALLA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE IN EPOCHE DIVERSE - CONTRASTO CON L'ART. 36 COST. - INSUSSISTENZA.*

In tema di trattamento di quiescenza in favore degli addetti ai pubblici servizi di trasporto, la retribuzione pensionabile, dopo l'entrata in vigore della legge 29 ottobre 1971 n. 889, ed a norma del combinato disposto degli artt. 5 e 17 della legge medesima, non comprende il compenso per il lavoro prestato oltre il normale orario previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali, mentre la circostanza che tale lavoro venga effettuato con costanza, continuità, e ripetitività secondo turni prestabiliti, può spiegare Rilevanza, al fine dell'inclusione del compenso stesso in detta base pensionabile, solo in presenza di contratti collettivi aziendali che lo considerino compreso nel normale orario di lavoro, in deroga ai contratti nazionali. La diversità di trattamento riservata ai dipendenti, per quanto attiene alla Determinazione della retribuzione pensionabile in epoche diverse, non è in contrasto con l'art. 36 cost., rappresentando una scelta del legislatore, che trova il suo fondamento in una complessiva valutazione di situazioni obiettivamente diverse. (V 1000/84, mass n 433172; (V 957/84, mass n 433147; (V 720/83, mass n 425462; (Conf 1270/84, mass n 433411, sulla prima parte; (Conf 4685/83, mass n 429577, sulla prima parte; (Conf 135/83, mass n 424935, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Legge 28/07/1961 num. 830 art. 20, Legge 29/10/1971 num. 889 art. 5 CORTE COST., Legge 29/10/1971 num. 889 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)