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Sez. 5 - , Ordinanza n. 32765 del 07/11/2022 (Rv. 666395 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI | Esenzione ex art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Immobili di enti ecclesiastici - Svolgimento di attività sanitaria convenzionata con il SSN - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666395-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI

In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzione riconosciuta dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, è limitata all'ipotesi in cui gli immobili siano destinati in via esclusiva allo svolgimento di una delle attività di religione o di culto indicate nell'art. 16, lett. a), della l. n. 222 del 1985, e, pertanto, non si applica ai fabbricati di proprietà di enti ecclesiastici nei quali si svolga attività sanitaria, anche se in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale, poiché le tariffe convenzionali sono comunque dirette a coprire i costi e a remunerare i fattori della produzione, escludendo che l'attività sia svolta in forma gratuita o semigratuita, secondo modalità non commerciali.

Decreto Legge 30/09/2003 num. 203 art. 7 com. 2 lett. 2, Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 39, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/12/1997 num. 460 art. 6, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 111, Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 133 CORTE COST. PENDENTE, Legge 02/12/2005 num. 248 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/03/1985 num. 222 art. 16, Legge 25/03/1985 num. 121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)