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Sez. 5, Sentenza n. 4340 del 04/03/2015 (Rv. 634910 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzione ex art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992 - Fabbricati di proprietà di enti ecclesiastici - Utilizzazione per lo svolgimento di attività sanitaria - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634910-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzione riconosciuta dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è limitata all'ipotesi in cui gli immobili siano destinati in via esclusiva allo svolgimento di una delle attività di religione o di culto indicate nell'art. 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, e, pertanto, non si applica ai fabbricati di proprietà di enti ecclesiastici nei quali si svolga attività sanitaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 7 com. 2 n. 2, Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 39, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/12/1997 num. 460 art. 6, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 111 bis, Legge 20/03/1985 num. 222 art. 16, Legge 25/03/1985 num. 121 CORTE COST., Legge 02/12/2005 num. 248 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 133 CORTE COST. PENDENTE, Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)