Sez. 3, Sentenza n. 641 del 30/01/1990 (Rv. 465075 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - IN GENERE - PRESUNZIONE DI RESPONSABILITÀ - PROVA CONTRARIA - CONTENUTO.*
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - IN GENERE - PRESUNZIONE DI RESPONSABILITÀ - PROVA CONTRARIA - CONTENUTO.*
La presunzione di responsabilità posta dall'art. 1693 cod. civ. a carico del vettore importa che questo, per restare esente da responsabilità, deve fornire la specifica prova positiva che il danno ed il conseguente inadempimento sono dovuti ad evento positivamente identificato, a lui estraneo e non imputabile, nel senso che la perdita o avaria sia derivata da caso fortuito, dalla natura o da vizi delle cose da trasportare o del loro imballaggio ovvero da fatto del mittente o del destinatario. (V 2699/8, mass n 458385; (V 7116/87, mass n 455267).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1693
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)