Sez. 1, Sentenza n. 2699 del 30/03/1988 (Rv. 458385 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - DOLO E COLPA - FURTO - ESONERO DALLA RESPONSABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - DOLO E COLPA - FURTO - ESONERO DALLA RESPONSABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
La presunzione di responsabilità ex recepto, posta a carico del vettore dall'art. 1693 cod. civ., può esser vinta soltanto dalla prova specifica della derivazione del danno, e del conseguente inadempimento, da un evento positivamente identificato e del tutto estraneo al vettore stesso, ricollegabile al caso fortuito o alla forza maggiore che, nell'ipotesi di furto, sussistono soltanto se ricorra l'estremo dell'assoluta inevitabilità, nel senso che la sottrazione sia stata compiuta con violenza o minaccia ovvero in circostanze tali da renderla imprevedibile ed inevitabile. (Conf 2515/86, mass n 445614; (Conf 5342/84, mass n 437061; (Conf 3268/79, mass n 399645).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1693
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)