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Sez. 2, Sentenza n. 2703 del 06/03/1992 (Rv. 476072 - 01)

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Nelle costruzioni - In genere | Opera avente il carattere di costruzione - Realizzazione senza il rispetto della distanza legale o regolamentare - Illegittimità - Carattere intrinsecamente dannoso o pericoloso dell'opera - Accertamento - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476072-01

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Nelle costruzioni - In genere

Poiché le distanze fra costruzioni sono predeterminate, con carattere cogente in via generale ed astratta soprattutto in considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza, al giudice non è lasciato alcun margine discrezionale per una valutazione in concreto del carattere intrinsecamente dannoso o pericoloso dell'opera edilizia, la quale pertanto per il solo fatto della realizzazione senza il rispetto della distanza legale o regolamentare, finché tale situazione permane, versa in stato di illegittimità una volta che il giudice del merito nell'esercizio del suo potere discrezionale di accertamento abbia attribuito correttamente all'opera il carattere di costruzione ai sensi dell'art. 873 cod.civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)