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Sez. T, Ordinanza n. 23059 del 11/07/2026 (Rv. 679374-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Intimazione di pagamento - Limiti dell'impugnazione - Cartelle ex art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992 - Titolo provvisorio - Mancato consolidamento della pretesa - Sopravvenienze processuali - Rilevanza - Giudicato - Funzione dirimente - Giudice tributario - Obbligo di verifica.
Stato
decisa il 2026-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679374-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

L'impugnazione dell'intimazione di pagamento non consente di recuperare censure proponibili avverso gli atti presupposti, tuttavia, qualora essa riguardi cartelle emesse ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 in esecuzione di pronunce non definitive, il giudice tributario, a fronte della contestazione del contribuente, non può limitarsi a demandare all'Amministrazione la rideterminazione degli importi dovuti, ma è tenuto a valutare le successive vicende processuali incidenti sul relativo titolo, atteso che il consolidamento della pretesa impositiva dipende dalla definitività della decisione giurisdizionale e non dalla mancata impugnazione della cartella.

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 68 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)