Sez. 5, Ordinanza n. 18835 del 10/07/2024 (Rv. 671634-01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERE - PIGNORAMENTO | Impugnazione di un atto cd. impoesattivo - Successiva intimazione di pagamento - Finalità - Atto autonomamente lesivo della posizione soggettiva - Impugnabilità - Ammissibilità - Motivi. TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE - In genere.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERE - PIGNORAMENTO
In tema di impugnazione di un atto cd. impoesattivo, la successiva intimazione di pagamento, ex art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 - individuando il soggetto da sottoporre ad esecuzione, non indicato come debitore nel titolo, ed avendo la funzione di circoscrivere, nei limiti dell'eseguibilità frazionata, l'efficacia esecutiva già di per sé posseduta dal titolo - è impugnabile in quanto autonomamente lesiva della posizione soggettiva del destinatario, il quale, pertanto, è legittimato a reagire all'intimazione, non solo per vizi propri, ma anche per negare la sua qualità di debitore e per contestare l'entità della pretesa rispetto alla progressione degli esiti dell'impugnazione.
Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 29, Legge 30/07/2010 num. 122, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 68 CORTE COST., Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 20, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 64, Legge 30/07/2010 num. 122
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)