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Sez. 2, Sentenza n. 1088 del 26/03/1976 (Rv. 379762 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE PROBATORIO DELLO ATTORE - LIMITI - ECCEZIONE DEL CONVENUTO - APPARTENENZA DEL BENE AD UN AUTORE COMUNE.*
Stato
decisa il 1976-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379762-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE PROBATORIO DELLO ATTORE - LIMITI - ECCEZIONE DEL CONVENUTO - APPARTENENZA DEL BENE AD UN AUTORE COMUNE.*

Il rigore dell'Onere probatorio che incombe all'attore in rivendicazione si attenua quando il convenuto deduca a sostegno della propria posizione giuridica un titolo di acquisto collegabile con l'originaria appartenenza del bene rivendicato a un dante causa dell'attore, che, per l'effetto, acquista la qualita di comune autore delle parti in causa: in tal caso il rivendicante non e tenuto a provare l'appartenenza del bene rivendicato al comune dante causa, il quale costituisce un punto di riferimento pacifico per l'attribuzione della titolarita del bene controverso. (V 2311/71, mass n 353175).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)