diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 5807 del 07/12/1978 (Rv. 395627 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE PROBATORIO DEL RIVENDICANTE - PROBATIO DIABOLICA - LIMITI - NON CONTESTATO DANTE CAUSA COMUNE.*
Stato
decisa il 1978-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395627-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE PROBATORIO DEL RIVENDICANTE - PROBATIO DIABOLICA - LIMITI - NON CONTESTATO DANTE CAUSA COMUNE.*

In tema di Azione di rivendicazione, qualora entrambe le parti si affermino proprietarie del bene in contestazione per averlo acquistato, attraverso una serie continua di trasferimenti, da un comune dante causa, ed il convenuto non contesti l'appartenenza del bene al comune dante causa, l'Onere della cosiddetta probatio diabolica incombente all'attore si attenua, in quanto il rivendicante deve provare soltanto che il bene medesimo abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto. (Conf 991/77, mass n 384615; (Conf 3113/76, mass n 381893; (Conf 1122/76, mass n 379795; (Conf 1088/76, mass n 379762).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2967

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)