Sez. L, Ordinanza n. 32786 del 16/12/2024 (Rv. 673304-01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Azienda speciale regionale Molise Acque - Natura di ente pubblico economico - Sussistenza - Conseguenze - Costituzione di un rapporto di lavoro ex art. 27, comma 1, del d.lgs. 276 del 2003 - Sussistenza - Modalità. LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - In genere.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
L'Azienda speciale regionale Molise Acque è un ente pubblico economico, sicché nell'ipotesi di somministrazione di lavoro al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli artt. 20 e 21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del d.lgs. n. 276 del 2003 trova applicazione il disposto dell'art. 27, comma 1, del medesimo decreto, secondo cui il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'art. 414 c.p.c., notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione.
Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 27, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 20, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 21, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)