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Sez. L - , Ordinanza n. 19114 del 06/07/2023 (Rv. 668105 - 02)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Somministrazione di lavoro irregolare - Instaurazione del rapporto con l’utilizzatore ex art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, “ratione temporis” applicabile - Creazione di un rapporto “ex novo” - Esclusione - Subentro dell’utilizzatore nei rapporti così come costituiti e gestiti dal somministratore - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie. LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2023-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668105-02

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

In tema di somministrazione di lavoro irregolare, il meccanismo dell'instaurazione del rapporto con l'utilizzatore ex art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, "ratione temporis" applicabile, comporta non la creazione di un rapporto "ex novo", bensì il subentro dell'utilizzatore nei rapporti così come costituiti e gestiti dal somministratore, e la conseguente imputazione all'utilizzatore medesimo degli atti compiuti a tal fine dall'interponente, che manterranno la loro validità, nei limiti in cui risultino compatibili con le norme inderogabili. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva qualificato il rapporto instaurato con l'utilizzatore come "part time", sulla base della tipologia dei pregressi rapporti di somministrazione irregolare ed in assenza di deduzioni specifiche di illegittimità degli stessi per violazione della disciplina inderogabile sul lavoro a tempo parziale).

Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)