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Sez. L, Sentenza n. 14284 del 28/07/2004 (Rv. 575039 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Limiti - Fattispecie relativa al Ccnl 26 novembre 1994 per i dipendenti postelegrafonici - Trattenute per contributi sindacali.
Stato
decisa il 2004-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575039-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

Nell'interpretazione della disciplina contrattuale collettiva dei rapporti di lavoro - la quale spesso è articolata su diversi livelli (nazionale, provinciale, aziendale, ecc.), regola una materia vasta e complessa in ragione della interdipendenza dei molteplici profili della posizione lavorativa, e utilizza il linguaggio delle cosiddette relazioni industriali, non necessariamente coincidente con quello comune - assume un rilievo preminente il criterio, dettato dall'art. 1363 cod. civ., dell'interpretazione complessiva delle clausole, mentre il criterio letterale cui fa riferimento l'art. 1362 non deve essere utilizzato in contrasto con la finalità della ricerca della concorde volontà delle parti contraenti - secondo il medesimo articolo costituente l'obiettivo dell'attività ermeneutica -, e trascurando la frequente mancanza di una chiara corrispondenza tra il tenore testuale delle espressioni e la volontà delle parti (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, con riferimento alle disposizioni del ccnl 26 novembre 1994 per i dipendenti postelegrafonici recanti disciplina delle trattenute per contributi sindacali - art.2 - aveva ritenuto che tutti i lavoratori ai quali era applicabile il contratto potessero beneficiare della collaborazione del datore di lavoro per il versamento dei contributi al sindacato di loro scelta, senza distinzione tra sindacati stipulanti il contratto e altri sindacati, valorizzando, nell'interpretazione letterale del menzionato art.2, il riferimento, nel primo comma, al rapporto datore di lavoro-lavoratore e, nel secondo comma, il riferimento, generico, alle organizzazioni possibili beneficiarie dei versamenti. La S.C. ha, inoltre, ritenuto coerente, dal punto di vista logico giuridico, l'individuazione, da parte del giudice di merito, della ratio della normativa contrattuale sui versamenti dei contributi sindacali basata sull'equiparazione della posizione dei lavoratori, a prescindere dal sindacato di riferimento, nella funzione di agevolare il diritto dei lavoratori a finanziare le associazioni sindacali di preferenza)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)