Sez. L, Sentenza n. 703 del 26/01/1999 (Rv. 522639 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Esame complessivo della singola clausola e delle clausole con la stessa coordinate - Necessità - Finalità della contrattazione collettiva di apprestare una disciplina completa dei rapporti di lavoro - Rilevanza - Elementi specifici caratterizzanti la materia della contrattazione collettiva - Sussistenza - Conseguente preminenza del canone interpretativo di cui all'art. 1363 cod.civ. rispetto agli altri criteri ermeneutici - Fattispecie relativa alla esclusione della computabilità nella tredicesima mensilità degli impiegati e nella gratifica natalizia degli operai delle maggiorazioni per il lavoro festivo e domenicale.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione di una clausola di un contratto collettivo di diritto comune non può operarsi compiendo un esame parziale della stessa e tralasciando l'esame delle altre clausole con cui essa si integra e vicendevolmente si completa, anche in relazione all'esigenza della contrattazione in questione di apprestare una disciplina completa della realtà lavorativa del settore che è chiamata a regolare. Infatti nella contrattazione collettiva la comune intenzione delle parti non sempre è ricostruibile attraverso il mero riferimento al "senso letterale delle parole" atteso che la natura di detta contrattazione, sovente articolata su diversi livelli (nazionale, provinciale, aziendale etc.), la vastità e la complessità della materia trattata in ragione della interdipendenza dei molteplici profili della posizione lavorativa (che sovente consigliano alle parti sociali il ricorso a strumenti sconosciuti alla negoziazione tra parti private come preamboli, premesse, note a verbale etc.), il particolare linguaggio in uso nel settore delle relazioni industriali non necessariamente coincidente con quello comune e, da ultimo, il carattere vincolante che non di rado assumono nell'azienda l'uso e la prassi, costituiscono elementi che rendono indispensabile nella materia una utilizzazione dei generali criteri ermeneutici che tenga conto di detta specificità, con conseguente assegnazione di un preminente rilievo al canone interpretativo dettato dall'art. 1363 cod. civ.. (Nel caso di specie la sentenza di merito - confermata dalla S.C. - aveva escluso la computabilità nella tredicesima mensilità degli impiegati e nella gratifica natalizia degli operai delle maggiorazioni per il lavoro festivo e domenicale sulla base di una interpretazione globale delle relative clausole contrattuali e del contratto collettivo prodotto in causa, dalla quale aveva desunto che le maggiorazioni in questione non facevano parte della "normale retribuzione", costituente parametro di riferimento della determinazione dell'importo delle suddette mensilità aggiuntive).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 2067
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)