Sez. 3, Sentenza n. 5024 del 29/04/1993 (Rv. 482132 - 01)
Responsabilità civile - Fatto dannoso dell'incapace - In genere | Scontro di due veicoli - Incapacità di intendere e di volere di uno dei due conducenti - Conseguenze - Condotta di entrambi i conducenti - Valenza causale - Comparazione - Ammissibilità - Risarcimento del danno da parte del conducente capace - Riduzione proporzionale in ragione del contributo causale del conducente incapace - Ammissibilità.
Responsabilità civile - Fatto dannoso dell'incapace - In genere
L'art. 2046 cod. civ. esclude la responsabilità civile del soggetto che ha contribuito a causare il fatto dannoso in condizione di incapacità di intendere e di volere (e, perciò, senza colpa) ma non priva di rilevanza giuridica il contributo causale della condotta del predetto soggetto nella produzione dell'evento con la conseguenza che se, trattandosi di incidente stradale, il fatto è imputabile ad entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nello scontro, la prova della incapacità di intendere e di volere di uno dei due conducenti esclude solo la responsabilità di questo ma non anche la comparazione della valenza causale delle rispettive condotte di entrambi i conducenti, comportando la proporzionale riduzione del risarcimento, in ragione dell'entità percentuale del contributo causale del comportamento, del conducente incapace, (art. 1226 cod. civ.), dovuto dall'altro conducente che risponde solo nei limiti dell'incidenza causale della sua condotta, sia nel caso in cui la colpa di questo sia stata in concreto accertata, sia in quello in cui la colpa debba essere, invece, presunta perché è mancata la prova liberatoria richiesta dall'art. 2054 cod. civ.. (V. Corte Cost. sent. n. 14 del 23 gennaio 1985).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1126, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)