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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10661 del 05/06/2020 (Rv. 657821 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Opposizione esecutiva - Domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. - Carattere accessorio rispetto alla domanda principale - Sussistenza - Conseguenze - Inapplicabilità della sospensione feriale dei termini ai fini dell’impugnazione del relativo capo di sentenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657821-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, la domanda di risarcimento danni da responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., non ha natura autonoma, ma meramente accessoria alla domanda di opposizione. Ne consegue che, ove l'appello avverso la sentenza di primo grado abbia ad oggetto unicamente la domanda dell'opponente di accertamento della responsabilità dell'opposta a tale titolo, l'esenzione dalla sospensione feriale dei termini prevista, per la natura della causa, per l'opposizione esecutiva, è applicabile anche alla domanda accessoria, stante la prevalenza del regime previsto per la causa principale, in conseguenza del rapporto di accessorietà necessaria intercorrente tra le due domande.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1942 num. 12, Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)