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Sez. 1, Sentenza n. 17202 del 28/08/2004 (Rv. 576319 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Sospensione dei termini durante il periodo feriale - Deroghe ex art. 3 legge n. 742 del 1969 - Cause inerenti alla dichiarazione e revoca del fallimento - Inclusione - Conseguenze - Domanda di risarcimento danni da responsabilità processuale aggravata - Sospensione dei termini - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576319-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE

Il principio secondo cui l'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 esclude dalla sospensione feriale dei termini processuali le cause inerenti alla dichiarazione e alla revoca del fallimento si applica anche nel caso in cui sia stata contestualmente proposta domanda di risarcimento danni da responsabilità processuale aggravata, in quanto prevale il regime previsto per la causa principale, atteso il rapporto di accessorietà necessaria intercorrente tra le due domande.

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Legge Falliment. art. 19, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 19, Legge Falliment. art. 21 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 21 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)