Sez. L, Sentenza n. 4503 del 28/07/1984 (Rv. 436403 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DELLA OMNICOMPRENSIVITÀ DELLA RETRIBUZIONE - CARATTERE GENERALE - ESCLUSIONE - APPLICAZIONE PER EFFETTO DELL'AUTONOMIA CONTRATTUALE - LEGITTIMITÀ - FATTISPECIE RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE DELLA BASE DI CALCOLO PER LA MAGGIORAZIONE DEL COMPENSO PER IL LAVORO PRESTATO NEL SETTIMO GIORNO CONSECUTIVO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DELLA OMNICOMPRENSIVITÀ DELLA RETRIBUZIONE - CARATTERE GENERALE - ESCLUSIONE - APPLICAZIONE PER EFFETTO DELL'AUTONOMIA CONTRATTUALE - LEGITTIMITÀ - FATTISPECIE RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE DELLA BASE DI CALCOLO PER LA MAGGIORAZIONE DEL COMPENSO PER IL LAVORO PRESTATO NEL SETTIMO GIORNO CONSECUTIVO.*
Il cosiddetto principio della omnicomprensività della retribuzione, con inclusione cioè di ogni compenso avente carattere di continuità, obbligatorietà e determinatezza, il quale è adottato dal legislatore per il calcolo delle indennità di preavviso e di anzianità (art. 2121 cod. civ.) non ha valore di regola generale dell'ordinamento limitativa dell'autonomia privata e non osta a che questa, nel rispetto dei precetti fissati dall'art. 36 cost. In tema di quantità della retribuzione, dopo aver previsto un compenso di natura retributiva, disponga di non includere tale elemento nel calcolo della retribuzione rilevante per altri istituti contrattuali, laddove manchi una norma che imponga di commisurarlo a tutti gli elementi della retribuzione, specificamente considerati. (nella specie, in applicazione del principio di cui alla massima, è stata ritenuta la legittimità delle Disposizioni statuenti la non computabilità - ai fini della retribuzione da prendersi a base per la maggiorazione del lavoro prestato nel settimo giorno consecutivo per i lavoratori dipendenti da imprese di trasporto in concessione - della quota parte della tredicesima e quattordicesima mensilità, della gratifica pasquale e dell'accantonamento di quiescenza). (Conf 931/83, mass n 425695).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)