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Sez. 2, Sentenza n. 1488 del 07/06/1966 (Rv. 322956 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - POTERI DEL GIUDICE - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO - SENTENZA NON DEFINITIVA SULL'AN DEBEATUR - ANNULLAMENTO PER ERRONEA QUALIFICAZIONE DEL NEGOZIO GIURIDICO - LIMITI DELL'ESAME DEL GIUDICE DI RINVIO - NUOVA PRONUNZIA AFFERMATIVA DI RESPONSABILITA - EFFICACIA DI PROVVEDIMENTI ISTRUTTORI SUL QUANTUM EMANATI IN APPELLO.*
Stato
decisa il 1966-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322956-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - POTERI DEL GIUDICE - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO - SENTENZA NON DEFINITIVA SULL'AN DEBEATUR - ANNULLAMENTO PER ERRONEA QUALIFICAZIONE DEL NEGOZIO GIURIDICO - LIMITI DELL'ESAME DEL GIUDICE DI RINVIO - NUOVA PRONUNZIA AFFERMATIVA DI RESPONSABILITA - EFFICACIA DI PROVVEDIMENTI ISTRUTTORI SUL QUANTUM EMANATI IN APPELLO.*

In ipotesi di annullamento di sentenza non definitiva sull'an debeatur -affermativa della responsabilita per inadempimento di una delle parti - per erronea qualificazione giuridica del contratto dedotto in causa -definito dai giudici di merito -permuta- mentre andava definito come portante -reciproca promessa del fatto di terzi-, con rinvio per riesame del comportamento delle parti alla stregua della qualificazione giuridica fatta dalla Corte regolatrice, il giudice di rinvio deve limitare il riesame, ai fini della nuova pronuncia sul'an debeatur, nei limiti originari seguiti dall'atto di appello. Se, a seguito del nuovo esame, egli perviene a nuova pronuncia affermativa della responsabilita per inadempimento della stessa parte contraente che era stata dichiarata responsabile con la sentenza di appello cassata, i provvedimenti istruttori - dati con ordinanza coeva alla sentenza cassata ai fini della pronuncia definitiva sul quantum debeatur - continueranno ad avere efficacia, perche non travolti dalla sentenza di annullamento. Se, invece, egli perviene a pronuncia negativa di ogni responsabilita, i detti provvedimenti istruttori perderanno ogni efficacia per effetto automatico del venir meno del presupposto, che era alla loro base.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)