Sez. 2, Sentenza n. 5234 del 14/11/1978 (Rv. 395000 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE - SENTENZA DI APPELLO NON DEFINITIVA CONTENENTE UNA DETERMINATA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL CONTRATTO DEDOTTO IN CAUSA - ANNULLAMENTO - ATTIVITA ISTRUTTORIA COMPIUTA IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA PER ACCERTARE L'EVENTUALE INADEMPIMENTO DI UNA DELLE PARTI - EFFICACIA - PERSISTENZA - LIMITI - FATTISPECIE (CONTRATTO QUALIFICATO DEL GIUDICE DI RINVIO COME VENDITA SU TIPO DI CAMPIONE; CONTRATTO GIA QUALIFICATO DAL GIUDICE DI APPELLO COME VENDITA SU CAMPIONE).*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE - SENTENZA DI APPELLO NON DEFINITIVA CONTENENTE UNA DETERMINATA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL CONTRATTO DEDOTTO IN CAUSA - ANNULLAMENTO - ATTIVITA ISTRUTTORIA COMPIUTA IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA PER ACCERTARE L'EVENTUALE INADEMPIMENTO DI UNA DELLE PARTI - EFFICACIA - PERSISTENZA - LIMITI - FATTISPECIE (CONTRATTO QUALIFICATO DEL GIUDICE DI RINVIO COME VENDITA SU TIPO DI CAMPIONE; CONTRATTO GIA QUALIFICATO DAL GIUDICE DI APPELLO COME VENDITA SU CAMPIONE).*
Nell'ipotesi di annullamento di una sentenza non definitiva, con la quale il giudice d'appello abbia attribuito una determinata qualificazione giuridica al contratto dedotto in causa, l'attivita istruttoria compiuta in dipendenza della sentenza per accertare se una delle parti si fosse resa inadempiente non rimane senz'altro travolta dall'annullamento della sentenza, poiche le due questioni della qualificazione giuridica del contratto e dell'inadempimento di una delle parti, per quanto connesse, sono tra loro distinte. Ne consegue che, se il giudice di rinvio, chiamato a risolvere la prima questione, dia al contratto una qualificazione che, pur essendo diversa da quella attribuitagli dalla sentenza cassata, lasci tuttavia immutato il problema dell'esatta esecuzione del contratto, i provvedimenti istruttori dati a tal fine con ordinanza coeva alla sentenza cassata, se non vengono a trovarsi in contraddizione logica con i principi affermati dal giudice di rinvio, continuano a conservare la loro efficacia. (nella specie la Corte di rinvio aveva qualificato il contratto in contestazione come "vendita su tipo di campione" anziche come "vendita su campione", come lo aveva qualificato la sentenza non definitiva cassata). (V 1488/66, mass n 322956).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)