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Sez. 1, Sentenza n. 2586 del 21/10/1967 (Rv. 329948 - 01)

BENI IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETA INTELLETTUALE) - CINEMATOGRAFIA - TITOLO DI UN FILM - DIRITTI DI AUTORE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1967-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329948-01

BENI IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETA INTELLETTUALE) - CINEMATOGRAFIA - TITOLO DI UN FILM - DIRITTI DI AUTORE - CONDIZIONI.*

Il titolo di un'opera cinematografica puo essere oggetto del diritto esclusivo di autore quando, per il suo assoluto carattere specifico, o, in ipotesi sia generico, per il suo collegamento con altri elementi -quali il nome degli attori, del regista, del produttore il pregio dell'opera o un'intensa pubblicita - sia idoneo ad individuare l'opera cinematografica nella stessa categoria di opere. (nella specie, i giudici di merito avevano escluso che il titolo -la monaca di monza- fosse idoneo ad individuare in via specifica il film di proprieta della societa attrice. La Corte regolatrice ha ritenuto esatto tale giudizio ed ha enunciato il principio che precede).*

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 100

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)