Sez. 1, Sentenza n. 841 del 20/03/1972 (Rv. 357028 - 01)
BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETA INTELLETTUALE) - OPERE PROTETTE (OGGETTO DEL DIRITTO) - IN GENERE - TITOLO DI UN'OPERA - TUTELABILITA - PRESUPPOSTI.*
BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETA INTELLETTUALE) - OPERE PROTETTE (OGGETTO DEL DIRITTO) - IN GENERE - TITOLO DI UN'OPERA - TUTELABILITA - PRESUPPOSTI.*
A norma dell'art 100, primo comma, legge 22 aprile 1941, n 633, il titolo di un'opera dell'ingegno e protetto se individua l'opera stessa, della quale rappresenta il segno distintivo, costituendo l'efficacia individuatrice la ragione esclusiva della tutela giuridica. Questo requisito identificante risulta ordinariamente dal carattere specifico del titolo, ma puo derivare anche dalla natura dell'opera e dalle condizioni nelle quali il titolo viene adoperato. Pertanto, puo divenire oggetto di diritto esclusivo solo il titolo che per se stesso o per le speciali condizioni nelle quali e adoperato, vale ad individuare un'opera nel campo intellettuale. Peraltro, al fine di stabilire l'estensione del divieto di riproduzione del titolo, non e sufficiente l'esame estrinseco tra due denominazioni identiche o simili, ma e necessario anche l'esame intrinseco delle due opere per verificare, ai sensi del secondo comma dell'art 100 citato, se le opere stesse appartengano a specie diverse e presentino caratteristiche tanto distinte ed autonome, da escludere la possibilita di confusione, nonostante l'identita o la somiglianza del titolo. (V 2586'67, mass n 329948).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2599, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 100, Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)