Sez. 3, Sentenza n. 6341 del 04/04/1979 Ud. (dep. 10/07/1979) Rv. 142521 - 01
ARMI - ARMI DA GUERRA - PISTOLA CALIBRO NOVE CON CANNA SETTE VIRGOLA SESSANTACINQUE - E TALE.*
ARMI - ARMI DA GUERRA - PISTOLA CALIBRO NOVE CON CANNA SETTE VIRGOLA SESSANTACINQUE - E TALE.*
La pistola 'berettà calibro nove dev'essere considerata arma da guerra a norma dell'art 1 legge 18 aprile 1975, n 110 anche se ne e stata sostituita la canna con altra di calibro sette virgola sessantacinque per consentire l'impiego di proiettili di tale calibro, ed anche se e stato usato un caricatore adatto per questo tipo di cartucce, in quanto puo essere facilmente riportata alla sua struttura originaria e, quindi, restituita alla sua completa efficienza.*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)