Sez. L, Sentenza n. 1154 del 16/02/1990 (Rv. 465372 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - DEBITI DEGLI ENTI MUTUALISTICI SOPPRESSI - LEGITTIMAZIONE PASSIVA.*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - DEBITI DEGLI ENTI MUTUALISTICI SOPPRESSI - LEGITTIMAZIONE PASSIVA.*
Relativamente ai "debiti" dei soppressi enti mutualistici - inerenti alle attività di assistenza sanitaria, inclusi quelli maturati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della "riforma sanitaria" di cui alla legge n. 833 del 1978 e quella del trasferimento dei relativi rapporti alle unità sanitarie locali - la legittimazione passiva spetta alla gestione liquidatoria degli enti medesimi, affidata al Commissario liquidatore e poi all'ufficio- liquidazione del ministero del tesoro, ai sensi dell'art. 77, terzo comma della legge citata e non già alle suddette unità sanitarie, le quali non hanno mai assunto la veste di successori nelle passività (nè sulle eventuali attività) degli enti disciolti. (Conf 6093/87, mass n 454428; (Conf 5012/87, mass n 453618; (Conf 6819/86, mass n 448929).*
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 65, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 66 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 77
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)