Sez. U, Sentenza n. 6093 del 13/07/1987 (Rv. 454428 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - DEBITI DEGLI ENTI MUTUALISTICI SOPPRESSI - LEGITTIMAZIONE PASSIVA.*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - DEBITI DEGLI ENTI MUTUALISTICI SOPPRESSI - LEGITTIMAZIONE PASSIVA.*
Con riguardo ai debiti dei soppressi enti mutualistici inerenti alle attività di assistenza sanitaria, inclusi quelli maturati nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore della riforma sanitaria di cui alla legge 23 dicembre 1978 n. 833 e quella del trasferimento dei relativi rapporti alle unità sanitarie locali, (nella specie, compensi dovuti a medici convenzionati), la legittimazione passiva spetta alla gestione liquidatoria degli enti medesimi, affidata al Commissario liquidatore e poi eventualmente all'ufficio liquidazioni del ministero del tesoro, ai sensi dell'art. 77 terzo comma della citata legge, non alle suddette unità, le quali non si pongono nella veste di successori nelle passività (o attività) dei disciolti enti. (Conf 5012/87, mass n 453618; (Conf 6819/86, mass n 448929; (Conf 4614/86, mass n 447340; (Conf 2855/86, mass n 445894; (contra 6057/86, mass n 449378; (contra 5041/86, mass n 447699).*
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 65, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 66 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 77
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)