Sez. 4, Sentenza n. 402 del 05/02/1971 Ud. (dep. 29/04/1971) Rv. 117771 - 01
PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE - DETERMINAZIONE - APPLICAZIONE DI ATTENUANTI GENERICHE - OBBLIGO DI IRROGARE LA PENA NELLA MISURA MINIMA - ESCLUSIONE.*
PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE - DETERMINAZIONE - APPLICAZIONE DI ATTENUANTI GENERICHE - OBBLIGO DI IRROGARE LA PENA NELLA MISURA MINIMA - ESCLUSIONE.*
Pur concedendo le circostanze attenuanti generiche, il giudice legittimamente puo erogare la pena in misura superiore al minimo edittale giacche l'applicazione di essa nei limiti stabiliti dalla legge rientra nel suo potere discrezionalè egli deve solo giustificare, secondo i criteri dell'art 133 cod pen, che tale potere non sia trasformato in arbitrio. (Conf 115878, anno 1970, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)