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Sez. L, Sentenza n. 7096 del 01/12/1986 (Rv. 449182 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - ART. 35 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - "UNITÀ PRODUTTIVA" - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1986-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449182-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - ART. 35 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - "UNITÀ PRODUTTIVA" - NOZIONE.*

Per unità produttiva, alla stregua della previsione contenuta nell'art. 35 della legge n. 300 del 1970, deve intendersi quella entità aziendale (Sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto) che, anche se articolata in organismi minori, si caratterizzi per sostanziali condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica ed amministrativa, tali che in essa si svolga e si concluda il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell'attività produttiva aziendale, rimanendo così esclusi quei minori organismi che, se pur dotati di una certa autonomia, siano destinati a scopi meramente strumentali rispetto ai fini produttivi dell'impresa e risolvendosi l'identità dei medesimi in quella della più ampia e completa unità dotata di dette caratteristiche. (V 1064/86, mass n 444567).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)