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Sez. L, Sentenza n. 1064 del 21/02/1986 (Rv. 444567 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - TRASFERIMENTO - DEI DIRIGENTI SINDACALI - DA UN'UNITÀ PRODUTTIVA AD UN'ALTRA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AL TRASFERIMENTO DI UN DIRIGENTE SINDACALE DA UN REPARTO AD UN ALTRO DELLA MEDESIMA UNITÀ PRODUTTIVA.*
Stato
decisa il 1986-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444567-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - TRASFERIMENTO - DEI DIRIGENTI SINDACALI - DA UN'UNITÀ PRODUTTIVA AD UN'ALTRA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AL TRASFERIMENTO DI UN DIRIGENTE SINDACALE DA UN REPARTO AD UN ALTRO DELLA MEDESIMA UNITÀ PRODUTTIVA.*

La disposizione dettata dall'art. 22 dello statuto dei lavoratori - secondo cui il trasferimento dei dirigenti sindacali da un'unità produttiva ad un'altra richiede il nulla-osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza - si riferisce non a qualsiasi spostamento del lavoratore nell'ambito dell'unità produttiva, ma unicamente al trasferimento da un'unità produttiva ad un'altra, intendendosi per quest'ultima - alla stregua della previsione contenuta nell'art. 35 stat. Lavoratori- quell'entità aziendale (Sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto dell'impresa) che, anche se articolata in organismi minori, si caratterizzi per sostanziali condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica ed amministrativa, tali che in esse si svolga e si concluda il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell'attività produttiva aziendale, rimanendo così esclusi quei minori organismi che, se pur dotati di una certa autonomia, siano destinati a scopi meramente strumentali rispetto ai fini produttivi dell'impresa e risolvendosi l'identità dei medesimi in quella della più ampia e completa unità dotata di dette caratteristiche. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito, il quale aveva ritenuto che ricadesse nella previsione dell'art. 22 il trasferimento di un dirigente sindacale da un reparto ad un altro della medesima unità produttiva). (V 354/84, mass n 432605).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 22 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)