Sez. 5, Sentenza n. 715 del 15/01/2007 (Rv. 595149 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA | Nozione - Dipendenza da eventi successivi all'emissione della fattura o da inesattezze - Modifica degli estremi di una determinata operazione imponibile, singolarmente considerata - Necessità - Fattispecie in tema di emissione di note di credito per importi originariamente concordati.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA
In tema di IVA, le variazioni dell'imponibile o dell'imposta contemplate dall'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, alle quali si ricollega l'obbligo di emettere la fattura e procedere alle relative annotazioni, qualora si tratti di variazioni in aumento, ovvero la facoltà di portare in detrazione l'imposta e registrare tale operazione, qualora si tratti di variazioni in diminuzione, sono configurabili soltanto quando, per eventi successivi all'emissione della fattura o per inesattezze, vengano modificati gli estremi di una determinata operazione imponibile, ovverosia di un rapporto di cessione di beni o prestazione di servizi singolarmente considerato, e non già quando venga a mutare per una qualsiasi causa il quadro complessivo dei rapporti tra i soggetti interessati. (Nella specie, il contribuente, commerciante all'ingrosso di prodotti congelati, aveva concordato con la controparte la fornitura di gelati e dei frigoriferi necessari per conservarli, obbligandosi a corrispondere un contributo annuale per la manutenzione di questi ultimi: in applicazione del predetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto giustificata l'emissione di note di credito per il versamento di detto contributo, a fronte del compenso dovuto al dettagliante per la vendita dei gelati).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)