Sez. 2, Sentenza n. 4625 del 13/12/1976 (Rv. 383370 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA ADITA - INDICAZIONE EQUIVOCA DI DUE DIVERSI GIUDICI - CONSEGUENZE - NULLITA DELLA CITAZIONE E DELLA SENTENZA - CONDIZIONI - CONTUMACIA DI UNA DELLE PARTI - CONTUMACIA DELL'ATTORE - DEDUZIONE DELLA NULLITA - IMPUGNAZIONE - NECESSITA - TERMINI - IMPUGNAZIONE TARDIVA DELLO STESSO ATTORE - INAMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA ADITA - INDICAZIONE EQUIVOCA DI DUE DIVERSI GIUDICI - CONSEGUENZE - NULLITA DELLA CITAZIONE E DELLA SENTENZA - CONDIZIONI - CONTUMACIA DI UNA DELLE PARTI - CONTUMACIA DELL'ATTORE - DEDUZIONE DELLA NULLITA - IMPUGNAZIONE - NECESSITA - TERMINI - IMPUGNAZIONE TARDIVA DELLO STESSO ATTORE - INAMMISSIBILITA.*
Qualora dall'atto di citazione emerga la equivoca e contraddittoria indicazione di due diversi giudici chiamati a pronunciarsi sulla domanda, con conseguente assoluta incertezza su quello effettivamente adito, si verifica, ai sensi dell'art 164 cod proc civ, nullita della citazione stessa, nonche nullita della sentenza che una delle parti, in contumacia dell'altra, abbia ottenuto davanti ad uno di quei giudici. Tale nullita puo essere fatta valere dall'attore, rimasto contumace in detto procedimento, solo attraverso i previsti mezzi di impugnazione (art 161 cod proc civ), e nel rispetto del termine di cui all'art 327 primo comma cod proc civ; egli, infatti, non puo invocare la disposizione di cui al secondo comma del citato art 327 cod proc civ, sull'impugnazione tardiva, in quanto l'eventuale ignoranza del procedimento svoltosi in sua assenza e ascrivibile a sua negligenza, per non aver controllato i possibili sviluppi procedurali dell'atto introduttivo viziato, da lui stesso posto in essere.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)