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Sez. 3, Sentenza n. 4726 del 09/11/1989 (Rv. 464134 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA ADITA - INDICAZIONE DI DUE DIVERSI GIUDICI - NULLITÀ DELLA CITAZIONE - CONSEGUENZA.*
Stato
decisa il 1989-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464134-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA ADITA - INDICAZIONE DI DUE DIVERSI GIUDICI - NULLITÀ DELLA CITAZIONE - CONSEGUENZA.*

Qualora dall'atto di citazione emerga la equivoca e contraddittoria indicazione di due diversi giudici chiamati a pronunciarsi sulla domanda (nella specie per essere stato l'atto di citazione indirizzato ad un ufficio giudiziario, mentre conteneva l'invito al convenuto a comparire davanti ad un giudice diverso), determinandosi assoluta incertezza sul giudice effettivamente adito, si verifica, ai sensi dell'art. 164 cod. proc. civ., nullità della citazione stessa, nonché nullità della sentenza che una delle parti, in contumacia dell'altra, abbia ottenuto davanti ad uno di quei giudici e tale nullità può essere fatta valere dalla parte rimasta contumace in primo grado attraverso i mezzi di impugnazione previsti dall'art. 161 cod. proc. civ. (V 4625/76, mass n 383370).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)