Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14367 del 09/07/2015 (Rv. 636005 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Rito locatizio - Cumulo oggettivo di cause - Istanza di mutamento del rito - Ordinanza di rigetto o di accoglimento dell'istanza - Regolamento di competenza - Esperibilità - Esclusione - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
Non è impugnabile con il regolamento di competenza il provvedimento con cui il giudice, investito secondo il rito locativo di un cumulo di cause, principali e riconvenzionali, rigetti od accolga l'istanza della parte diretta ad ottenere il cambiamento del rito ed il passaggio alla trattazione con il rito ordinario ai sensi dell'art. 40, terzo comma, cod. proc. civ., trattandosi non già di una decisione sulla competenza, bensì solo sul rito con cui il giudice adito deve trattare la causa
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 40 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)