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Sez. 3, Ordinanza n. 23891 del 09/11/2006 (Rv. 592665 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Provvedimento ordinatorio inidoneo a pregiudicare la decisione della causa - Impugnazione con regolamento di competenza - Inammissibilità - Ordinanza di trasformazione del rito - Estensione - Fattispecie in tema di trasformazione del rito da ordinario a societario.
Stato
decisa il 2006-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592665-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Il ricorso per regolamento di competenza di cui agli artt. 42 segg. cod. proc. è ammissibile soltanto se il provvedimento impugnato abbia ad oggetto una decisione irretrattabile, sia adottato da un organo giudiziario dotato di potere decisorio e presupponga l'affermazione o la negazione della competenza. Non è, pertanto, ravvisabile la natura di pronunce sulla competenza con riferimento a provvedimenti ordinatori retrattabili o, comunque, inidonei a pregiudicare la decisione della causa, quali quelli di trasformazione del rito, ove questi non comportino anche il trasferimento della causa ad altro giudice di grado diverso o speciale. (Fattispecie relativa a ordinanza con la quale il giudice aveva ordinato il mutamento del rito e la cancellazione della causa dal ruolo in una causa, ritenendo che la stessa, introdotta con rito ordinario avesse ad oggetto rapporti societari).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)