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Sez. U, Sentenza n. 1675 del 07/07/1967 (Rv. 328500 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - RISCOSSIONE - IN GENERE - IMPOSTE COMUNALI - PASSAGGIO DELL'APPALTO ALLA GESTIONE DIRETTA - PERSONALE NOMINATO DALL'APPALTATORE E ASSUNTO DAL COMUNE -RAPPORTO DI IMPIEGO - NATURA PRIVATISTICA - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
Stato
decisa il 1967-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328500-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - RISCOSSIONE - IN GENERE - IMPOSTE COMUNALI - PASSAGGIO DELL'APPALTO ALLA GESTIONE DIRETTA - PERSONALE NOMINATO DALL'APPALTATORE E ASSUNTO DAL COMUNE -RAPPORTO DI IMPIEGO - NATURA PRIVATISTICA - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*

Ai sensi dell'art. 1 del d.l.C.P.S. 31 gennaio 1947, n. 135, in caso di passaggio del servizio di riscossione delle imposte comunali da appalto a gestione diretta il personale nominato dall'appaltatore, e non trattenuto alle sue dipendenze, deve essere assunto dal comune, conservando (art. 2) lo stato giuridico derivante dal rapporto di impiego privato e la posizione economica acquisita alle dipendenze dell'appaltatore. Il rapporto di impiego del personale che passa alle dipendenze del comune medesimo, prosegue e conserva l'originaria natura privatistica non essendo determinante, per la modificazione della natura stessa, la circostanza che all'originario datore di lavoro (l'appaltatore) si sia sostituito il comune. Conseguentemente, la Competenza a giudicare delle controversie che insorgono fra il prestatore d'opera ed il comune spetta all'autorita giudiziaria ordinaria. (Conf. 527-60 237-55 887-53 254-53 2591-52).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 31/01/1947 num. 135 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)