Sez. L, Sentenza n. 786 del 17/02/1978 (Rv. 390120 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - ACCETTAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE - INCOMPATIBILITA CON LA VOLONTA DI IMPUGNARE PER CASSAZIONE LA SENTENZA D'APPELLO DICHIARATIVA DELLA LEGITTIMITA DEL LICENZIAMENTO - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - ACCETTAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE - INCOMPATIBILITA CON LA VOLONTA DI IMPUGNARE PER CASSAZIONE LA SENTENZA D'APPELLO DICHIARATIVA DELLA LEGITTIMITA DEL LICENZIAMENTO - ESCLUSIONE.*
La mera accettazione della liquidazione non costituisce atteggiamento logicamente e giuridicamente incompatibile con la volonta di impugnare per Cassazione la sentenza d'appello dichiarativa della legittimita del licenziamento, in quanto la quietanza pure e semplice non contiene alcuna manifestazione negoziale, ma costituisce un mero atto ricognitivo dell'avvenuto pagamento dell'indennita di fine rapporto, che lascia impregiudicati i diversi diritti che possono derivare dalla pretesa illegittimita del recesso. (Conf 2103/77, mass n 385826).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)