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Sez. L, Sentenza n. 2103 del 20/05/1977 (Rv. 385826 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - RISCOSSIONE DELLE INDENNITA SPETTANTI AL LAVORATORE LICENZIATO - ACQUIESCENZA TACITA ALLA SENTENZA DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA DEL LICENZIAMENTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385826-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - RISCOSSIONE DELLE INDENNITA SPETTANTI AL LAVORATORE LICENZIATO - ACQUIESCENZA TACITA ALLA SENTENZA DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA DEL LICENZIAMENTO - ESCLUSIONE.*

La riscossione delle indennita spettanti a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, da parte del dipendente licenziato, non configura comportamento inequivocamente incompatibile con la volonta di ricorrere per Cassazione, avverso la sentenza di appello che abbia rigettato la domanda rivolta ad ottenere la declaratoria di illegittimita del licenziamento, e, pertanto, non comporta acquiescenza tacita, ai sensi ed agli effetti di cui all'art 329 primo comma cod proc civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)