diritto.io

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5725 del 07/03/2013 (Rv. 625382 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - PERSONE GIURIDICHE E ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE | Eccezione di incompetenza - Omessa indicazione del luogo dove la società convenuta ha uno stabilimento con rappresentante autorizzato a stare in giudizio - Inammissibilità dell'eccezione.
Stato
decisa il 2013-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625382-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - PERSONE GIURIDICHE E ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE

In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a persona giuridica, la mancata contestazione in comparsa di risposta - alla quale è da equiparare quella formulata senza motivazione articolata ed esaustiva - della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ. (contestazione da compiersi adducendo l'inesistenza, nel luogo in cui è territorialmente competente il giudice adito, di uno stabilimento della persona giuridica e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, da ritenere, pertanto, come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 19 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 2 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)