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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13202 del 16/06/2011 (Rv. 618339 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | CERTALEX - Derogabile - Formulazione dell'eccezione - Indicazione di tutti i fori concorrenti - Necessità - Regolamento di competenza - Rilievo officioso dell'incompletezza - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2011-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618339-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE

La formulazione dell'eccezione d'incompetenza territoriale derogabile, ai fini della sua ammissibilità, deve essere svolta, con l'indicazione di tutti i fori concorrenti, ovvero per le persone fisiche, con riferimento, oltre ai fori speciali ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ., anche a quelli generali, stabiliti nell'art. 18 cod. proc. civ. e, per le persone giuridiche, con riferimento ai criteri di collegamento indicati nell'art. 19, primo comma, cod. proc. civ. L'incompletezza della formulazione dell'eccezione è controllabile anche d'ufficio dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 360 bis n. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)