diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 470 del 23/01/1982 (Rv. 418176 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - ACCERTAMENTO - SUPERFLUITÀ.*
Stato
decisa il 1982-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418176-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - ACCERTAMENTO - SUPERFLUITÀ.*

La clausola con cui le parti convengono che una determinata inadempienza comporti di diritto la risoluzione del contratto (clausola risolutiva espressa) comporta la impossibilità di procedere a valutazione della entità della inadempienza, non potendo il giudice, in materia riservata alla libera Determinazione dei contraenti, sostituirsi alle parti e ritenere quindi la inadempienza troppo lieve per la risoluzione del contratto laddove le parti avevano manifestato espressamente la loro volontà nel senso che quella inadempienza avesse per effetto la risoluzione del contratto. (Conf 1628/80, mass n 405224; (Conf 756/70, mass n 346034).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1456

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)