Sez. 3, Sentenza n. 756 del 21/03/1970 (Rv. 346034 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - VALUTAZIONE DELL'IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - INAMMISSIBILITA - VALUTAZIONE DELLA COLPA DELL'INADEMPIENTE- NECESSITA.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - VALUTAZIONE DELL'IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - INAMMISSIBILITA - VALUTAZIONE DELLA COLPA DELL'INADEMPIENTE- NECESSITA.*
La clausola con cui le parti convengono che una determinata inadempienza comporti di diritto la risoluzione del contratto (clausola risolutiva espressa) comporta la impossibilita di procedere a valutazione della entita della inadempienza, non potendo il giudice, in materia riservata alla libera Determinazione dei contraenti, sostituirsi alle parti e ritenere quindi la inadempienza troppo lieve per la risoluzione del contratto laddove le parti avevano manifestato espressamente la loro volonta nel senso che quella inadempienza avesse per effetto la risoluzione del contratto. Diversamente stanno pero le cose quanto all'accertamento della colpevolezza dell'inadempiente, che deve essere sempre compiuto, poiche nessuna inadempienza, anche in presenza di clausola risolutiva espressa, puo determinare la risoluzione del contratto se non sia sorretta da dolo o da colpa dell'inadempiente.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1456
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)