diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2541 del 19/03/1999 (Rv. 524316 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) | Contestazione del convenuto su an e quantum della domanda - Sentenza di rigetto di questa - Appello dell' attore, senza contestazioni sul quantum accertato dal C. T. U. - Rinnovo della consulenza disposto d' ufficio dal giudice di appello - Ammissibilità - Fondamento - Onere dell' appellato di riproporre la relativa eccezione - Insussistenza.
Stato
decisa il 1999-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524316-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA)

Il giudice di appello, investito dal soccombente della censura della sentenza di rigetto della domanda di condanna al pagamento di una somma di danaro, può disporre di ufficio il rinnovo della consulenza tecnica anche in mancanza di contestazioni, sia da parte dell' appellante, sia dell' appellato sul quantum valutato dal C. T. U. in primo grado, perché quest' ultimo, se ha contestato in primo grado an e quantum, non ha l' onere di riproporre in appello tali contestazioni, non essendo eccezioni, ma mere difese, e può quindi limitarsi a chiedere la conferma della sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 356, Cod. Proc. Civ. art. 196

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)