Sez. 2, Sentenza n. 8611 del 04/08/1995 (Rv. 493584 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE | Apprezzamento del giudice di merito - Insindacabilità in sede di legittimità.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE
L'apprezzamento del giudice di merito circa l'opportunità di disporre la rinnovazione delle indagini tecniche, costituendo esercizio di facoltà discrezionale, non può esser sindacato in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 196
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)