Sez. L, Sentenza n. 859 del 21/02/1978 (Rv. 390198 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - IN GENERE - INSERZIONE IN UN CONTRATTO COLLETTIVO DI UNA CLAUSOLA PER LA CONSERVAZIONE DI CONDIZIONI PIU FAVOREVOLI AI LAVORATORI NEI SINGOLI ISTITUTI - INTERPRETAZIONE - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - IN GENERE - INSERZIONE IN UN CONTRATTO COLLETTIVO DI UNA CLAUSOLA PER LA CONSERVAZIONE DI CONDIZIONI PIU FAVOREVOLI AI LAVORATORI NEI SINGOLI ISTITUTI - INTERPRETAZIONE - CRITERI.*
L'inserzione in un contratto collettivo di una clausola per la conservazione di condizioni piu favorevoli ai lavoratori nei singoli istituti va interpretata nel senso che le parti si siano riferite a clausole della precedente contrattazione collettiva, anzi che a precedenti pattuizioni individuali, e che, per ogni singolo istituto, dev'essere applicato il trattamento, previsto nel contratto collettivo successivo ovvero in quello precedente, piu favorevole al lavoratore, senza che abbia rilievo la circostanza che il trattamento complessivo previsto nel secondo sia piu favorevole di quello previsto nel primo. Pertanto, la portata di tale clausola e quella di trasformare la precedente normativa generale in norma ad personam, destinata a produrre effetti solo nei confronti del personale precedentemente assunto e fino al sopravvenire di miglioramenti per lo stesso istituto. (V 2282/67, mass n 329488).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2069
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)