Sez. L, Sentenza n. 1410 del 18/02/1985 (Rv. 439457 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - CONTRATTI COLLETTIVI 8 GENNAIO 1970 E 1 MAGGIO 1976 PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA METALMECCANICA PRIVATA - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA IN RELAZIONE AL RAGGUAGLIO DELLA RETRIBUZIONE PER LE FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI AD UN SESTO DELL'ORARIO DI QUARANTA ORE SETTIMANALI - APPLICABILITÀ AI RAPPORTI INSTAURATI SUCCESSIVAMENTE ALLA STIPULAZIONE DEL SECONDO DI DETTI CONTRATTI - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - CONTRATTI COLLETTIVI 8 GENNAIO 1970 E 1 MAGGIO 1976 PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA METALMECCANICA PRIVATA - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA IN RELAZIONE AL RAGGUAGLIO DELLA RETRIBUZIONE PER LE FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI AD UN SESTO DELL'ORARIO DI QUARANTA ORE SETTIMANALI - APPLICABILITÀ AI RAPPORTI INSTAURATI SUCCESSIVAMENTE ALLA STIPULAZIONE DEL SECONDO DI DETTI CONTRATTI - ESCLUSIONE.*
In relazione ai contratti collettivi 8 gennaio 1970 e 1 maggio 1976, per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata che stabiliscono che, al raggiungimento dell'orario settimanale di quaranta ore, la retribuzione per le festività infrasettimanali debba essere ragguagliata (in sostanziale conformità alla previsione dell'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo modificato dall'art. 1 della legge n. 90 del 1954) ad un sesto (sei ore e quaranta minuti) dell'orario predetto, le clausole di salvaguardia in calce all'art. 11 del contratto del 1970 ed all'art. 7 del contratto del 1976, per le quali il previsto ragguaglio non può comportare perdite al lavoratore rispetto alla situazione anteriore al riproporzionamento, sono applicabili ai rapporti di lavoro in corso e non a quelli instaurati nel giugno 1976, posteriormente, quindi, anche alla stipulazione del secondo dei citati contratti. (V 3431/84, mass n 435444; (V 2802/84, mass n 434837; (V 1521/79, mass n 397869; (V 859/78, mass n 390198; (V 3775/77, mass n 387444; (V 2487/77, mass n 386200; (V 4209/76, mass n 382883).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)