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Sez. 1, Sentenza n. 2667 del 11/08/1972 (Rv. 360258 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULL'ENTRATA (IGE) - CONTENZIOSO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - IN GENERE - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA SOCCOMBENTE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1972-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360258-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULL'ENTRATA (IGE) - CONTENZIOSO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - IN GENERE - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA SOCCOMBENTE - LIMITI.*

Il principio espresso dall'art 148 della legge di registro (RD 30 dicembre 1923, n 3269), secondo cui l' amministrazione finanziaria non puo essere condannata, in caso di soccombenza, al pagamento delle spese giudiziali, qualora il contribuente abbia proposto domanda giudiziaria, senza che sia stato presentato ricorso in via amministrativa o prima che siano trascorsi novanta giorni dalla presentazione, si applica anche in materia di imposta generale sull'entrata. (Conf 155'71, mass n 349538; 1858'70, mass n 347853) (Conf 1739'70, mass n 347692).*

Riferimenti normativi: Legge 19/06/1940 num. 762 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 148 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)