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Sez. 1, Sentenza n. 1739 del 28/09/1970 (Rv. 347692 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI CONSUMI - IGE - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AGO - CONDANNA ALLE SPESE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - DISCIPLINA DELL'ART 148 DELLA LEGGE DEL REGISTRO - APPLICABILITA - LIMITI - COMPORTAMENTO OMISSIVO DELL'AMMINISTRAZIONE.*
Stato
decisa il 1970-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347692-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI CONSUMI - IGE - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AGO - CONDANNA ALLE SPESE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - DISCIPLINA DELL'ART 148 DELLA LEGGE DEL REGISTRO - APPLICABILITA - LIMITI - COMPORTAMENTO OMISSIVO DELL'AMMINISTRAZIONE.*

L'art 148 legge organica del registro, secondo cui l'amministrazione finanziaria non puo essere condannata alle spese di lite qualora l'Azione giudiziaria venga promossa senza che sia stata presentata domanda in via amministrativa o prima che siano trascorsi novanta giorni dalla presentazione, contiene un principio generale valido anche per le altre controversie in tema di tasse e di imposte indirette fra cui l'IGE. La suddetta norma non e, tuttavia, applicabile allorquando pur essendo stata l'Azione giudiziaria proposta intempestivamente, la causa sia stata portata alla decisione del giudice dopo il termine di legge, senza che l'amministrazione abbia adottato una deliberazione conforme a giustizia. (sulla prima parte, Conf 1114'63 sulla seconda parte, Conf 2852'67, mass n 330445 34'67, mass n 325648 2939'66, mass n 325537 1382' 63).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 148 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)