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Sez. L, Sentenza n. 11720 del 28/10/1992 (Rv. 479188 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Liquidazione - Decorrenza della pensione | Dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile - Disciplina ex art. 6 legge n. 155 del 1981 - Carattere innovativo e di maggior favore rispetto all'art. 18 d.P.R. n. 488 del 1968 - Efficacia retroattiva - Esclusione - Applicabilità d'ufficio da parte dell'INPS - Divieto.
Stato
decisa il 1992-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479188-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Liquidazione - Decorrenza della pensione

La norma dell'art. 6, primo comma, della legge 23 aprile 1981 n. 155, che fissa al primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile la decorrenza della pensione di vecchiaia a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, ha carattere innovativo, e di maggior favore, rispetto alla disposizione dell'art. 18 del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488, statuente la decorrenza della pensione dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda; essa, però, è priva di efficacia retroattiva - in mancanza di indicazioni in tal senso desumibili dalla lettera o dalla "ratio legis" - e, attesone il carattere dispositivo, non è comunque applicabile ad iniziativa dell'INPS, occorrendo invece che l'assicurato indichi espressamente da quale data desidera che la pensione abbia decorrenza in base alla maturazione sincronica o diacronica dei requisiti dell'età pensionabile e della contribuzione assicurativa.

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 155 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)