Sez. 6, Sentenza n. 5502 del 11/01/1996 Ud. (dep. 04/06/1996) Rv. 204988 - 01
Impugnazioni - Appello - Decisioni in camera di consiglio - Procedimento | Giudizio abbreviato - Imputato assente o contumace - Rinvio della udienza - Notifica dell'avviso - Necessità - Esclusione.
Impugnazioni - Appello - Decisioni in camera di consiglio - Procedimento
Il rinvio in prosecuzione del processo ad altra udienza non comporta l'obbligo di notificare all'imputato ritualmente citato e non comparso il relativo avviso essendo egli rappresentato in giudizio dal suo difensore. Tale principio desumibile dagli artt. 148 comma quinto e 477 comma terzo cod. proc. pen. è fissato per il dibattimento dagli artt. 487 comma secondo e 488 comma secondo, ma è di portata generale e si applica anche al giudizio di impugnazione avverso una sentenza pronunciata in primo grado con rito abbreviato ai sensi dell'art. 247 delle disposizioni transitorie.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 148 com. 5 PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 148 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 477 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 477 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 443 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 443 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 487 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 487 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 488 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 488 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)